Anche questa volta è andata male, il comune deve pagare e zitto! L’elenco delle cause perse dal comune ormai è diventato un enciclopedia. Questa volta il giudice ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo promosso da un bel gruppo di dipendenti comunali che non erano stati pagati secondo le modalità previste dal contratto e dalla legge n° 260 del 27 maggio 1949. Il contenzioso legale è stato promosso nei primi mesi del 2007 da venti dipendenti comunali, assistiti dallo studio legale Pistilli.
I dipendenti nel mese di giugno 2007 hanno ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo l’esecutività dei decreti ingiuntivi per ottenere il compenso aggiuntivo relativo alle festività nazionali coincidenti con la domenica. La giunta Cappelli incaricando l’avv. Giuseppe Pierdomenico si è subito opposta ai decreti ingiuntivi ma nei primi giorni del mese di aprile scorso il Tribunale di Viterbo ha rigettato l’opposizione.
Il legale nominato dal comune ha ragionevolmente consigliato di evitare il ricorso in appello in considerazione della tendenza giurisprudenziale in materia. Morale della favola bisogna pagare con aggravio delle spese legali dirette ed indirette. La giunta Natali con delibera 119 dello scorso otto luglio ha approvato un atto di transazione che cerca di salvare il salvabile.
I dipendenti rinunceranno al pagamento delle spese legali relativamente alla prestazione che concerne l’opposizione al D.I. avanzata dal comune, il comune invece si fa carico di rinunciare all’appello, pagare ai lavoratori il capitale dovuto e le spese legali sostenute per promuovere originariamente i decreti ingiuntivi. Una legge del 1949, modificata nel 1954, che ha raccolto centinaia di sentenze in tutti i tribunali italiani avrebbe dovuto suggerire di evitare all’origine il contenzioso con i dipendenti.
Il principio dell'ulteriore retribuzione per le festività ricorrenti la domenica è stato ampiamente rimarcato e confermato e addirittura con la sentenza n. 1924 del 1983 si stabilisce che l'indennità è rientrante fra gli elementi costanti della retribuzione è computabile ai fini delle determinazione mensilità aggiuntive e deve quindi rientrare nel calcolo della tredicesima.