--- TOSCANELLA 1825: CHE COSA ERA VIETATO DURANTE LA QUARESIMA - Succede a Tuscania - Toscanella - 2016


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--- TOSCANELLA 1825: CHE COSA ERA VIETATO DURANTE LA QUARESIMA

Pubblicato da in Blog Toscanella ·
Ricevo dal nostro ottimo bibliotecario Enio Staccini e pubblico volentieri:
 
Giuseppe Luchetti Primicerio di Cattedrale Dell’Una e Dell’altra Legge Dottore, ed in Sede Vescovile Vacante, della Città di Toscanella, e sua Diocesi – Vicario Generale Capitolare.
 
        A secondare le mire di Chiesa Santa nel Prezioso tempo della Quaresima, ed a togliere ogni ostacolo che possa trattenere li Fedeli dall’Ascoltare la Divina Parola, Noi, anche in coerenza dell’Indulto ottenuto dalla benignità di Nostro Signore col presente Editto ordiniamo e proibiamo.
 
Primo. Che niuno anche di passaggio, o anche a causa d’infermità possa mangiare cibi proibiti, senza la nostra Licenza scritta sotto le pene ordinate dai Sagri Canoni, e Concilio di Trento / eccettuato sempre l’Ospedale ed il Monastero.
 
2ndo. Che nelle bettole, osterie ed alberghi, non possa prepararsi, o mangiarsi sorta alcuna di carne, o altra vivanda proibita sotto pena di Scudi Venticinque.

3°. Che non possa vendersi carne, ed altri cibi vietati, fuori dei luoghi destinati, né possano tenersi in mostra a pubblica vista sotto pena di Scudi Venticinque, e sotto la stessa pena incorrerà chiunque portasse in mostra le carni comprate, o altri cibi vietati.
 
4°. Che i venditori delle carni non potranno darle a coloro, che non portassero il biglietto facoltativo di potersi cibare delle carni sudette, sotto l’istesse pene.
 
5°. Che in tempo di Quaresima sino a tutta l’Ottava di Pasqua non potranno farsi Balli, Veglie, Commedie, e Bagordi, né in pubblico, né in privato. Che niuno abbia l’ardire di Sonare, o Cantare per la Città né fare altri atti non convenevoli etiam nelle proprie case.
 
6°. Che tutte le Botteghe, Bettole, Locande, ed Osterie si chiudano al terminare del Suono della Predica sino al termine della medesima, esclusa sempre qualunque persona da detti luoghi, e sotto le medesime pene, fermi rimanendo gli ordini emanati in altri Editti sull’Osservanza delle Feste.
 
7°. Che niun Ciarlatano, o chiunque altra persona, con Suoni, e Canti, o senza di essi, ardisca in questo tempo far circoli, o adunanze, etiam sotto pretesto di vendere i loro medicamenti sotto pena di Scudi Venticinque.
 
8°. Che nessuno ardisca di giuocare, e far giuocare nelle proprie Case, e molto meno nelle bettole sotto pena di Scudi Dieci, e del doppio a chi manterrà il Giuoco, e nelle istesse pene incorreranno quelli che stanno a veder giuocare.
 
9°. Che non possa giocarsi con formaggio, o Ruzzola Nei Giorni Festivi, ed in quelli Feriali in tempo di Predica, sotto pena di Scudi Due per ogni contravventore nel giorno di Festa, e di Scudo Uno nei giorni Feriali. In difetto di pagamento di multa li contraventori nei giorni Festivi saranno sogetti a Cinque giorni di Carcere, ed i contravventori nei giorni Feriali a Tre giorni di Carcere. Detta proibizione si estende anche a tutti li Venerdì di Marzo, sotto la stessa pena espressa a carico dei contravventori nei giorni Festivi nei quali non si deve giocare affatto.
 
10°. Che nel giorno solenne della Pasqua tutte le Botteghe e Bettole senza eccezione saranno chiuse per l’intiera giornata, sotto la pena di Scudi Dieci, e la carcere.
 
Raccomandiamo l’esatta osservanza del Digiuno Quaresimale, al quale sono tenuti, anche quelli che per giusti motivi, potessero mangiare carni, e cibi salubri, volendo che il presente Editto Pubblicato che sia nei luoghi soliti della Città, astringa tutti all’Osservanza, come se fosse stato personalmente intimato.
 
Dato dalla nostra Cancelleria Generale Capitolare Li 16 Febbraro 1825.



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