FRANCO CICCIOLI SULLE REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Stefano Mattei in
Nuovo Corriere Viterbese 05/11/2010 10:11:39
Il presidente del consiglio comunale Ciccioli, risponde prontamente alla richiesta formale, fatta da un privato cittadino, sulla possibilità di fare registrazioni audiovisive nei consigli comunali.
Questa domanda è seguita al sequestro del registratore di Luigi Pica nell'ultimo consiglio, una registrazione che certamente può essere avvenuta senza seguire le procedure, ma che senza dubbio esprime il legittimo bisogno di trasparenza espresso da grande parte della cittadinanza e evidenzia lo stato “medioevale” della comunicazione politica del paese, chiusa tra dialoghi e le scelte di una casta di persone e spesso estranea ai giudizi dell'intera popolazione.
Ciccioli fa una analisi molto accurata delle problematiche legali legate alla questione, un esame che evidenzia in primo luogo la mancanza e la necessità di una autoregolamentazione del comune in materia, cosa che era già stata sottolineata anche dallo stesso Natali.
“In assenza di esplicita previsione regolamentare- scrive Ciccioli- l'ammissione alla registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. Il presidente del consiglio comunale potrà, di volta in volta, valutare se ammettere la videoregistrazione, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasione”.
Alla domanda specifica sulle possibilità concrete di portare in breve le telecamere in consiglio comunale, Ciccioli ribadisce la sua disponibilità. “Penso che si possa fare, certamente io non ho nulla da nascondere”.
Stefano Mattei
Vale la pena di ricordare quanto pubblicato da Italia Oggi in un articolo del 27/04/2007:
Argomento: Riprese video del consiglio comunale
Domanda: Il presidente di un consiglio comunale può opporre un diniego alla richiesta di un cittadino di riprendere con una videocamera, o registrare a uso esclusivamente privato, i lavori del consiglio comunale?
Risposta: Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del Tuel, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalla postazione riservata al pubblico. A fronte di detto principio, si pone la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri al medesimo attribuiti dal successivo art. 39, comma 1, di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute e a tutela delle prerogative dell'organo assembleare medesimo. Rileva altresì richiamare l'attribuzione al consiglio di un'autonomia funzionale e organizzativa, prevista dall'art. 38, comma 3, nel senso che l'organo ha potestà di disciplinare, con apposite norme regola-mentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea. È nell'ambito delle norme interne dell'ente locale, tra i profili relativi alla disciplina dello svolgimento dell'adunanza, che dovrebbero rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrare il dibattito e le votazioni con mezzi audiovisivi da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a) del Tuel), dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. In assenza di esplicita previsione regolamentare, l'ammissione alla registrazione può es-sere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea, in stretta correla-zione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. A margine di tale potere regolamentare e nell'ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l'amministrazione può legittimamente riservarsi il diritto di registrare con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano proce-dervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che, per esempio, con la Corte di cassazione, sez. I, n. 5128/2001, non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione, e ha rigettato, con il Tar Veneto, sez. II, n. 60/2002, il ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, per il fatto che la stessa, «non costi-tuendo un documento amministrativo, ma un mero ausilio riconducibile a semplici appunti», non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241/90, che invece riguarda il verbale redatto dal segretario comunale, avvalendosi della registrazione (nello stesso senso il tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 170/97). Pertanto, se la registrazione della seduta da parte dell'amministrazione non legittima di per sé il rilascio di copia, ancor di più non può sostenersi un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla regi-strazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione. Nella stessa direzione si è pronunciato nella materia il garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso nel senso che l'ente può porre, con apposita norma regolamentare, limiti alle riprese e all'eventuale diffusione delle immagini relative alle riunioni del consiglio, prevedendo l'onere della preventiva informazione dei presenti in aula della presenza delle telecamere e le ipotesi in cui eventual-mente limitare le riprese stesse per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Le limitazioni alle riprese possono inoltre essere correlate anche alla mancata attivazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un autonomo sistema di registrazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella di-sponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità. Il presidente del consiglio comunale, pertanto, potrà di volta in volta valutare se ammettere la videoregistrazione, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasione.