LA PROVINCIA PASSA ALL’INCASSO DELLA TOSAP
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Fiorenzo De Stefanis in
Corriere di Viterbo 29/10/2010 08:00:21
CENTINAIA DI AVVISI PER RISCUOTERE LA TASSA SUI PASSI CARRABILI
In questi giorni l’ufficio recapito delle Poste sta consegnando centinaia di lettere dell’amministrazione provinciale con le quali viene recapitato il bollettino postale per pagare la Tosap dei passi carrabili. Non ci sarebbe niente di strano visto che la Tosap sui passi carrabili è applicabile a norma di legge ma la richiesta di pagamento della provincia ha valenza retroattiva e in un solo colpo gli interessati devono pagare per cinque annualità.
Una cifra che mette in difficoltà molti contribuenti ed in particolare le persone anziane che possiedono e coltivano un piccolo appezzamento di terreno al quale accedono dalla strada provinciale. Ma c’è anche un altro problema del quale se ne stanno occupando centinaia di tribunali in tutta Italia. Quanti si oppongono al pagamento della Tosap sostengono che questa può essere applicata solo su quelli che non sono stati realizzati a raso.
L 'articolo 22 del Codice della strada, ha stabilito che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada ed in questo caso la provincia. L'articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo.
Inoltre per passo carrabile si intende sempre e solamente quello definito dal decreto legislativo n. 507/1993, ossia: quelli con manufatti o interruzione del marciapiede. Ne consegue che i passi a raso continuano ad essere esclusi sia dalla tassa sia dal segnale a pagamento, tanto è vero che l'articolo 36 del DPR n. 610/1996 ha successivamente modificato la norma del regolamento del Codice della strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario rendendo quindi pienamente ammissibile il fatto di non avere il cartello di divieto pur avendo di fatto un passo a raso.