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- ASSOTUSCANIA: PER ESSERE INFORMATI SUI PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Pubblicato da Assotuscania in Assotuscania · 9/11/2014 18:53:00


Il documento che segue è un estratto dello studio di Nicola Durante, Magistrato Tar Salerno, pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa

La relazione del Magistrato Nicola Durante è stata presentata il 13 maggio 2011, nell’ambito delle attività di formazione organizzate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.

Contiene informazioni utili per essere informati sui processi autorizzativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Il testo integrale è reperibile al link http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Durante-Fonti_rinnovabili.htm
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La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, che fa seguito ad un procedimento unico mediante conferenza dei servizi, cui partecipano le amministrazioni ed i soggetti interessati.
 
L’autorizzazione non può essere subordinata, né prevedere, misure di compensazione a favore di regioni e province.  
Inoltre, in aggiunta a ciò, secondo la normativa vigente “per l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni”. 
 
L’autorizzazione unica costituisce titolo per costruire ed esercire l’impianto e, ove occorra, anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, oltre che variante allo strumento urbanistico.
 
Dove serva, il proponente può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Ciò significa che, in linea di principio, il proponente può chiedere di essere autorizzato a realizzare l’impianto su un terreno altrui, previa la sua acquisizione mediante espropriazione.
 
L’autorizzazione può anche costituire una servitù coattiva di passaggio in favore dell’impianto, ai sensi dell’articolo 1056 del codice civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3723).
L’autorizzazione unica deve contenere l’obbligo, a carico del soggetto esercente, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione o, per gli impianti idroelettrici, dell’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
 
L’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica si ravvisa in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta sul valore commerciale dei beni immobili (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 giugno 2007, n. 939).
A fortiori, la legittimazione a ricorrere va riconosciuta al proprietario del fondo da espropriare per la realizzazione dell’impianto.
 
Il preminente interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto trova il necessario contro-altare nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici ambientali, paesaggistici ed urbanistici ed altro (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1479

Il paragrafo 17 delle linee guida nazionali prescrive che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che assegna ad ogni regione la quota minima di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17% del consumo interno lordo nazionale entro il 2020, le regioni provvedono all’individuazione delle aree e dei siti non idonei, attraverso atti di programmazione energetica congruenti con la predetta assegnazione e previa ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, «che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione».
 
Possono (e non debbono) essere indicati come aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti:
 
  • i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
  • le zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
  • le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  • le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), istituite ai sensi della legge ed inserite nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 ed equivalenti a livello regionale;
  • le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
  • le aree incluse nella “Rete Natura 2000”, designate in base alla direttiva 92/43/CEE (siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (zone di protezione speciale);
  • le important bird areas (I.B.A.);
  • le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
  • le istituende aree naturali protette, oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale;
  • le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
  • le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
  • le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
  • le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d'uso del suolo;
  • le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino, ai sensi del decreto legge n. 180 del 1998;
  • le zone individuate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
 
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ESTRATTO DA
Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla luce delle recenti linee guida nazionali -   Nicola Durante  Magistrato Tar  Salerno,
Relazione tenuta il 13 maggio 2011, nell’ambito delle attività di formazione organizzate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.

A cura Assotuscania, 9 novembre 2014




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