● – MA QUESTO CONSIGLIO SUL COMPOSTAGGIO, NON S’HA DA FARE? - Succede a Tuscania - Toscanella - 2019

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● – MA QUESTO CONSIGLIO SUL COMPOSTAGGIO, NON S’HA DA FARE?

Pubblicato da in Blog Toscanella ·
Con protocollo 12926 del 10 luglio del 2019, il comune di Tuscania riceve questo documento INDIRIZZATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (spetta alla Presidente del Consiglio convocare l’assemblea. O no..??
 
Questo è il documento inviato al Presidente del Consiglio:
 
 
 
Il 17 luglio 2019 il sindaco Fabio Bartolacci (non IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…) scrive al Prefetto di Viterbo per chiedere un parere (sic!) sulla legittimità del secondo punto all’ordine del giorno, anche se il punto più importante era il primo, quello del compostaggio che preoccupa gran parte della cittadinanza.
 
Mi scusi presidente Nicolosi, ma non era suo dovere (o diritto) scrivere al Prefetto? Mi scusi se glielo dico, ma non ci fa una bella figura, i ruoli, sono ruoli, non si possono delegare.
 
Comunque ecco il documento che il sindaco ha mandato al Prefetto:
 

 
Naturalmente l’opposizione non ci sta e scrive al prefetto quanto segue:

 
ALL’ILL.MO SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
 
Pec: protocollo.prefvt(@)pec.interno.it
 
Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri di Tuscania.
 
^^^^^^
 
Tutto il gruppo dei  Consiglieri di minoranza del comune di Tuscania, con la presente, si rivolge a Sua Eccellenza al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’Ente, stigmatizzando in particolare il mancato riscontro della richiesta di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi degli art. 2  co. 7  del regolamento consiliare.
 
Al riguardo, va ribadito il diritto garantito dall’ex  art. 39, co. 2, T.U.E.L. citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è  orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.
 
 
L’art. 2 co. 7, del Regolamento del Consiglio del comune di Tuscania, nel ricalcare il disposto recato dall’art. 39, co. 2, del decreto legislativo n. 267/00,  prevede, tra l’altro,  che il Consiglio debba essere convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri entro venti giorni dalla presentazione della relativa istanza.

 
Il Sindaco con lett. prot. n.13507 del 17.07.2019, nel fornire spiegazioni riguardo al mancato riscontro dell’istanza formulata dai quattro Consiglieri comunali, ha rappresentato che “il secondo punto all’O.d.G. risulta formulato in maniera poco chiara…”
 
  
 
Al riguardo va rilevato  che il diritto ex  art. 39, co. 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278).
 
L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei Consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo come diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).
 
La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i Consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è orientata nel senso che al Presidente del Consiglio, e non al Sindaco, spetti solo la verifica formale della richiesta presentata dal numero minimo previsto di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.
 
La  giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al Presidente del Consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, n.268/1996, Tar Sardegna, n. 718 del 2003 ). Si aggiunge che il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 718 del 2003, ha respinto un ricorso avverso un provvedimento prefettizio ex art.  39, co. 5, del citato decreto legislativo  in quanto, ad avviso del giudice amministrativo, il Prefetto non poteva esimersi dal convocare d’autorità il Consiglio Comunale, “essendosi verificata l’ipotesi di cui all’art. 39 del T.U.E.L. n. 267/00 ”.
 
Tanto premesso, si ritiene che, nel caso in questione, il Presidente del Consiglio comunale sia tenuto a convocare l’assemblea ai sensi del più volte richiamato art.  39, co. 2, del T.U.E.L. e della  normativa regolamentare che ribadisce il diritto di un quinto dei consiglieri di richiedere la convocazione dell’adunanza.

 
Se è vero, infatti, che  la scelta di convocare il consiglio in “seduta aperta”  è demandata  dalla citata normativa regolamentare  al “Presidente, sentito il sindaco e d’intesa con la conferenza dei Capigruppo” è, altresì, vero che deve essere comunque riscontrata l’istanza di un quinto dei consiglieri di convocare il consiglio comunale  per esaminare le questioni proposte. In altri termini, ad avviso dello scrivente, deve essere dato seguito alla richiesta  dei consiglieri di minoranza formulata ai sensi del citato art. 39, co. 2 T.U.E.L., e non tanto ai sensi dell’art. 2 del regolamento consiliare.
 
Con osservanza,
 
 
                                                                                   I Consiglieri
 
                                                                             Regino BRACHETTI
 
 
                                                                              Vincenzo POTESTIO
 
 
                                                                               Anna Rita PROPERZI
 
 
                                                                                 Serenella PALLOTTINI                       



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