La Repubblica riconosce con la legge n.10/2013 il 21 novembre quale
“Giornata nazionale degli alberi”.
La legge all’art. 3 bis stabilisce che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica”.
La Legge affronta molteplici aspetti che vanno dall’istituzione della Giornata nazionale degli alberi che intende creare attenzione sull’importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati; all’obbligo per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato/adottato e di realizzare un bilancio arboreo a fine mandato; alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico.
Anche l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Viterbo, nel 2010, ha emanato le “linee guida per la redazione del Piano Comunale del Verde Urbano nella Provincia di Viterbo”.
In questi giorni il nostro comune ha appaltato la potatura/capitozzatura dei platani in viale Trieste; alberi che per le loro dimensioni e in base a quanto stabilito dalle linee guida provinciali dovrebbero essere considerati “monumentali”.
Il platano è un maestoso albero appartenente alla famiglia delle platanaceae, è una pianta monumentale, usata il più delle volte per scopi ornamentali, non è difficile incontrarla in parchi, viali o giardini, è molto usata nelle strade urbane, in quanto particolarmente resistente allo smog.
La capitozzatura consiste nel drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo. Tale operazione è una delle principali cause delle cattive condizioni in cui versano molti alberi ornamentali. Il tronco capitozzato viene, infatti, lasciato dal taglio senza difese e così i tessuti, anche nelle specie con buona capacità di compartimentalizzazione, iniziano a morire dalla superficie del taglio stesso verso l’interno. La corteccia, inoltre, viene improvvisamente esposta ai raggi solari, con un eccessivo riscaldamento dei vasi floematici più superficiali, che sono danneggiati. La capitozzatura è, perciò, un’operazione che deve essere evitata ogni volta che sia possibile. Nel caso in cui non esistano alternative, si dovrebbe operare in modo da ridurre al massimo i danni per la pianta. Si crede erroneamente che un albero capitozzato richieda interventi minori: in realtà è l’opposto. Se l’albero sopravvive richiederà costanti potature per diversi anni; se muore dovrà essere abbattuto e rimosso. Un albero capitozzato è predisposto a rotture e può essere pericoloso, e perciò la capitozzatura è riconosciuta come una pratica inaccettabile di potatura.
La capitozzatura è la più dannosa tecnica di potatura degli alberi, eppure, nonostante più di 30 anni di letteratura e di seminari per spiegare i suoi effetti nocivi, la capitozzatura rimane una pratica comune.
La capitozzatura può rimuovere fino al 100% delle foglie: organi con cui l’albero produce il proprio nutrimento. Rimuovendole l’albero rimane senza l’energia necessaria ad alimentare tutte le sue parti. La perdita di così tante foglie attiva un meccanismo di sopravvivenza che consiste nella produzione di rami di lunghezza maggiore ma più esili, così che l’albero possa recuperare, il più velocemente possibile, il suo volume fogliare. Questi rami hanno origine dalle gemme latenti che l’albero produce lungo il fusto e le branche e dalle gemme avventizie che si formano a livello dei grossi tagli. Tale meccanismo di sopravvivenza richiede un grande impiego di energia che l’albero preleva dalle sue riserve. Se l’albero non possiede una riserva di energia sufficiente, il rischio che muoia è molto alto. Il costo della capitozzatura non si limita all’intervento in sé perché se l’albero sopravvive, richiederà entro pochi anni di essere nuovamente potato. La possibilità che vento e neve provochino la rottura di rami più o meno grossi è maggiore e sarà quindi necessario intervenire per rimuoverli.
La recente Legge n. 154 del 28/07/2016 nel definire l’attività di manutenzione del verde urbano, individua la possibilità di essere così esercitata:
art. 12
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)
1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.