Lo scorso 21 giugno il Corpo della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza sindacale con la quale probabilmente si intendeva autorizzare gli organizzatori di un evento musicale ad andare in deroga ai limiti massimi differenziali previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale fissati per il centro storico in 45 db.
Nell’ordinanza, facendo riferimento all’art. 17 co.3 della L.R. Lazio n. 18/2001, il vicesindaco sottoscrive che la manifestazione oggetto di “autorizzazione” rientra tra una delle feste laiche e/o religiose o comizio elettorale.
Se così fosse, proprio in virtù di quanto stabilito dall’Art.17 co.3 L.R. Lazio 18/2001, la manifestazione non richiederebbe il rilascio di una autorizzazione in deroga e tantomeno di un’ordinanza come quella emessa.
Richiederebbe, forse, un’ordinanza per la chiusura della Piazza.
Non mi sembra che l’evento ricada nelle giornate previste per le feste laiche e religiose.
Forse rientra ancora nell’ambito dei comizi elettorali delle scorse amministrative?
L’Art.17 co.4 L.R. Lazio 18/2001 prevede che i richiedenti l’autorizzazione, debbano presentare tutta una serie di documenti e “qualora trattasi di autorizzazione in deroga” Il Comune debba richiedere il parere dell’ARPA”.
E in questo caso sembrerebbe essere necessaria proprio un’autorizzazione in deroga.
Proseguendo nella lettura dell’Ordinanza, che dovrebbe autorizzare ad andare in deroga al limite massimo previsto di 45 db, si legge che sono consentite emissioni musicali “NEL RISPETTO DEI VALORI DECIBEL PREVISTI NELLE ZONE INDIVIDUATE”.
Dando “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, così si fanno contenti sia gli organizzatori che vogliono suonare sia coloro che vogliono stare tranquilli concedendo un’autorizzazione a fare musica senza però disturbare i cittadini che abitano nei paraggi.
Come a dire “vi autorizzo a suonare e cantare ma … sottovoce”.
Questa ordinanza, in pratica, non autorizza nessuna emissione sonora al di sopra dei 45 db, che si raggiungono e si superano anche quando due persone parlano tra di loro.
Per quanto riguarda il disturbo della quiete pubblica è bene chiarire che non vi è alcuna norma di legge avente carattere generale. A stabilire disposizioni precise, infatti, intervengono di volta in volta specifici regolamenti comunali per la disciplina delle attività rumorose.
Per quanto riguarda il nostro Comune gli orari previsti per le attività rumorose sono stabiliti dal regolamento di Polizia Urbana art. 47.
Pertanto l’ordinanza in oggetto autorizza gli organizzatori ad andare solo in deroga agli orari previsti dal regolamento di Polizia Urbana, sino alle ore 01:00 della notte, e a far musica, senza però disturbare il vicinato,
Un’ordinanza che per oggetto ha le “emissioni musicali” ma che però sembra solo “autorizzare” ad andare in deroga al limite orario previsto.
Mi sbaglierò, ma mi sembra uno strano modo di amministrare!
Renato Bagnoli