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- QUELLO STRANO DIVIETO A PIAZZA DEL COMUNE…..

Pubblicato da Luigi Pica in Articoli Toscanella · 25/6/2013 09:55:29

Il divieto con bollino rosso, posto in piazza del comune recentemente, lascia perplessi e fa discutere i cittadini, il circolo PD di Tuscania ha presentato recentemente una richiesta ufficiale al Comune di Tuscania,  con la quale, ai sensi della legge 241/90 chiedeva con quale ordinanza è stata disciplinata la sosta nella suddetta piazza, in particolare nella parte antistante il palazzo comunale (vedi articolo), potete anche vedere il cartello nell’immagine sopra che vieta la sosta dal civico n. 3 al n. 6 (quindi davanti la scalinata del comune) ad eccezione dei possessori di bollino rosso.

- Ma chi sono i possessori di bollino rosso?
- per quale motivo è stato preso questo provvedimento?
- dove sta l’ordinanza che regola tale divieto?

Voglio ricordare che ci sono obblighi di trasparenza per il sindaco, la giunta, il
consiglio comunale. La logica è che tutto ciò che fa l'amministrazione deve essere pubblicato sul sito con tutti i particolari del caso.

Lo dice una nota dell’ANCI che potete trovare a questo indirizzo ma che per facilitare, pubblico qui sotto:



DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  TRASPARENZA  NELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI - NOTA  INFORMATIVA  SUL  D..  LGS  N..  33/2013  

A cura del Dipartimento Affari istituzionali,  
Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni Aprile 2013


Premessa  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento.  

Tuttavia, il decreto legislativo non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.

Le principali novità
Tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, aventi un forte impatto sugli enti locali, si segnalano: l’istituzione del diritto del accesso civico, l’obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, l’obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".  

In particolare, il decreto introduce, disciplinandone anche le modalità, l’istituto dell’ accesso civico, che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione,  di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati -  della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. In tal senso, su ogni sito istituzionale dovrà essere resa accessibile e facilmente consultabile una sezione apposita denominata "Amministrazione trasparente" in cui saranno pubblicati  documenti, informazioni o dati per un periodo di 5 anni e a cui il cittadino avrà libero accesso.  Inoltre, ogni amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito, in una apposita sezione, i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Devono altresì essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.


Diventa obbligatorio, poi, per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dunque anche per gli Enti Locali, l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della cultura dell’integrità. Si ricorda, infatti, che il d. lgs. n. 150 del 2009, all’articolo 11 disciplinava in la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l’effettivo perseguimento. Tuttavia, le disposizioni dell’art. 11, non trovando immediata applicazione presso le amministrazioni locali, rimettevano alla volontà degli enti l’adozione degli strumenti indicati dalla norma per garantire l’attuazione della trasparenza
1.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ora obbligatorio anche per gli Enti Locali, deve contenere, inoltre, il nominativo del Responsabile della trasparenza, che provvede all’aggiornamento del Piano e svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il provvedimento disciplina nuovamente gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine.  
A tal proposito, si evidenzia che il decreto in commento ha introdotto rilevanti modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", ed ha abrogato l’articolo 41-bis del d. lgs. n. 267 del 2000 (introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 213 del 2012), introducendo  nuovi obblighi ed un regime sanzionatorio speciale in relazione alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico.  

Sarà cura dell’ANCI predisporre una specifica nota di approfondimento sul tema.

Per quanto riguarda i dati relativi al personale dell’Ente, si segnala, tra le novità, che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto in commento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito il Conto Annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.

1 Si vedano, a tal proposito, le Linee Guida ANCI del 30 ottobre 2012.

In materia della cosiddetta "Amministrazione aperta", si segnala l’abrogazione dell’articolo 18 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, a seguito della trasposizione, nel testo del decreto in commento, delle norme in esso contenute e riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati nonché gli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Infine, il provvedimento in esame introduce una compiuta disciplina delle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza.  
In particolare, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Si segnala infine che secondo la nuova previsione di legge, spetta al responsabile per la trasparenza segnalare, in  relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  



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