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Tuscania Parking: insieme alla proroga dell’incarico al liquidatore arriva anche l’incarico all’avvocato

gennaio 2009

15 gennaio 2009 - Fiorenzo De Stefanis

La situazione della liquidazione della Tuscania Parking, la società a capitale misto pubblico e privato che ha realizzato il nuovo cimitero è ancora abbastanza ingarbugliata. Il commissario straordinario con due distinti atti deliberativi ha prorogato l’incarico al dott. Giovanni Lucchetti per proseguire entro il termine massimo del 31 marzo prossimo la sua attività e all’ Avv. Giuliano Agliata di Napoli l’incarico per valutare l’opportunità di eventuali azioni giudiziarie da intraprendere nei confronti della società stessa. Un atto quest’ultimo che farà molto discutere perché lascia intravvedere la necessità del Comune di assumere un atteggiamento preventivo di carattere cautelare nel caso in cui dovessero insorgere problemi di carattere legale. La proroga della nomina del commissario liquidatore della Tuscania Parking si è resa necessaria anche per garantire continuità ai servizi cimiteriali. In particolare la delibera stabilisce: “ Dato atto che la gestione provvisoria del nuovo cimitero dovrà essere effettuata nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di illuminazione votiva e comprenderà: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, ivi compreso anche l’impianto di illuminazione votiva, la gestione ordinaria del patrimonio con l’accoglimento delle istanze di concessione dei loculi e delle cappelle cimiteriali, la gestione del servizio di illuminazione votiva, nuove utenze, modifiche, cessazioni , ecc, il servizio di sorveglianza e guardiania”. Nello stesso paragrafo viene specificato anche come dovranno essere destinati i ricavi: “Ritenuto dover confermare a carico del liquidatore l’obbligo di rendiconto finale della gestione, fermo restando che eventuali utili, derivanti dalla stessa, dovranno essere accantonati in previsione della eventuale refusione del danno causato al Comune dalla Tuscania Parking S.r.l. e derivante dalla inosservanza degli obblighi contrattuali di cui al contratto Rep. 600/’99, quantificabili solo in sede di liquidazione”.

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